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La legislazione dell’Unione Europea considera usata una macchina che è stata immessa sul mercato (dell’Unione Europea) e che, dopo il suo utilizzo, viene reimmessa sul mercato.

Risulta evidente che una macchina con queste caratteristiche (cioè usata al di fuori dell’Unione Europea come ad esempio in Svizzera) e poi importata in Unione Europea, essendo in prima immissione sul mercato, è assoggettata al regime di conformità alle direttive europee riguardanti la marcatura CE alla stessa stregua della macchina nuova.

Se la macchina è stata immessa sul mercato U.E. in data antecedente il 21 settembre 1996 (data di attivazione in Italia della Direttiva macchine) non sono necessari tutti gli adempimenti formali previsti dalla Direttiva macchine (il fascicolo tecnico, la marcatura CE); la macchina deve essere antinfortunisticamente aggiornata allo stato dell’arte determinato dalle norme in vigore alla data di rivendita. L’aggiornamento antinfortunistico non è prerogativa del momento di vendita dell’usato; è compito del primo utilizzatore che, ricevuta dal fabbricante la macchina antinfortunisticamente conforme alla legislazione applicabile al momento della consegna e verificate le macro conformità limitatamente ai rischi relativi al rapporto uomo/macchina, deve accompagnare l’utilizzo della macchina con un monitoraggio continuo dell’eventuale decadimento antinfortunistico sia in termini di efficienza sia in termini di aggiornamento allo stato dell’arte in continua evoluzione. (Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 integrato e modificato dal Decreto Legislativo n° 10 del 3 agosto 2009).

La rivendita della macchina usata deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità alla legislazione previgente secondo l’articolo 11 del DPR 459/96 a firma del venditore e da una dichiarazione complementare secondo l’articolo 72 c.1 del DLgs 81/2008.
“La conformità alla legislazione previgente è un atto formale che implica che non è necessario il Fascicolo Tecnico della costruzione e la Dichiarazione CE di conformità ma fissa la data di vigenza delle norme antinfortunistiche cui il firmatario si riferisce per dichiarare la conformità antinfortunistica dell’usato.” “L’obbligo di conformità vige nelle vendita da utente ad utente; se la vendita avviene tra utente e commerciante (o comunque, non utilizzatore finale) la macchina può trovarsi in uno stato di non conformità. Il venditore indicherà nella fattura che la macchina andrà aggiornata antinfortunisticamente prima della sua vendita ad un utilizzatore finale.”

Se la macchina è stata immessa sul mercato della U.E. in data successiva al 20 settembre 2006 o se è stata marcata CE in data precedente la vendita deve essere accompagnata dalla consegna della dichiarazione CE di conformità, del Manuale delle Istruzioni per l’Uso e dal documento attestante l’elenco e la tipologia degli aggiornamenti antinfortunistici effettuati ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 c.4 e c.8 e c.11. “E’ opportuno che ogni dichiarazione faccia riferimento ad un rapporto tecnico di conformità dove sono indicate in modo preciso le soluzioni tecniche che rendono la macchina conforme alla legislazione applicabile in materia di sicurezza.”

LA PERIZIA ASSEVERATA

E’ entrata nell’uso comune la richiesta da parte delle società di leasing della perizia asseverata. Si tratta di un documento sul quale un perito iscritto al Tribunale dichiara la conformità alla legislazione previgente e ne deposita in Tribunale la copia (asseverazione).

  • 1. Se tale documento non è accompagnato da una dichiarazione ex art. 11 del DPR 459/96 e ex art. 72 c.1 del DLgs 81/2008 sottoscritta dal venditore si verifica una inadempienza!
  • 2. La perizia asseverata priva di ampie descrizioni delle ragioni tecniche in base alle quali si evidenzia la conformità alle norme attuali espone il venditore a rischi elevatissimi.

 

 

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