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NOTA SULLE QUASI-MACCHINE

Nota sulle Quasi-macchine

 

Considerando gli articoli della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, si osserva un importante cambiamento nel campo delle definizioni e dell’applicazione.

 

La macchina è definita in modo molto più ampio; infatti nella nuova direttiva si ha la seguente definizione:

La macchina è un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti di cui almeno uno mobile collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.

Nei confronti della precedente definizione di macchina che evidenziava la necessità di trasformare, trattare, spostare e condizionare un materiale, la nuova definizione ora è più vicina a quella generale prevista in meccanica.

 

Nella nuova Direttiva Macchine sono prese in considerazione le “quasi macchine”.

La definizione di quasi-macchina introdotta dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è la seguente:

La quasi-macchina è un insieme che costituisce quasi una macchina ma che da sola non è in grado di garantire una applicazione ben determinata.  Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.

Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o alle altre quasi-macchine o apparecchi  per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva.

La quasi-macchina non deve essere marcata CE.

 

Per le quasi-macchine il fabbricante prepara la “Documentazione Tecnica” pertinente (diversa dal Fascicolo Tecnico ma tuttavia simile a questo) e le procedure interne per controllare la conformità a quanto riportato nella documentazione tecnica per tutti gli esemplari prodotti; prepara le “Istruzioni per l’assemblaggio” della quasi-macchina nel sistema di destinazione e redige la “Dichiarazione d’incorporazione” con divieto di messa in servizio finché la macchina incorporante non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine.

 

Nonostante il testo della nuova direttiva risulti chiaro, per i costruttori, sono presenti incertezze derivate dalla nuova ripartizione tra macchine e quasi-macchine con il rischio che le vere macchine prive di un particolare diventino quasi-macchine e una miriade di meccanismi, per ragioni di mercato derivanti dalla possibilità di avvalersi di una marcatura CE, diventino macchine.

 

Considerando che la definizione di quasi-macchina ha creato qualche interrogativo relativamente a come inquadrare gli azionamenti elettrici nella definizione di quasi-macchina, si ritiene che un “sistema di azionamento elettrico-elettronico” per essere qualificato quasi-macchina deve comprendere almeno tutti gli elementi essenziali per esercitare la funzione per cui è stato progettato; in particolare deve possedere le seguenti caratteristiche:

1)  avere almeno l’elemento di movimentazione (ad es. motore o attuatore elettrico);

2)  includere il sistema di alimentazione/trasmissione e le parti del sistema di comando e di controllo (ad es. inverter, variatore di velocità o sistema avviatore stella-triangolo, sensori di velocità, ecc.);

3)  essere completo di tutti i collegamenti elettrici previsti (ad es. alimentazione, dispositivi di protezione e di manovra, cavi, ausiliari, accessori vari);

4)  essere espressamente destinato ad essere immesso sul mercato come sistema di azionamento destinato ad essere utilizzato per la movimentazione di una macchina.

Pertanto, un “sistema di azionamento elettrico-elettronico” che possiede le suddette caratteristiche si configura come quasi-macchina.

 

Le stesse considerazioni valgono per gli azionamenti con attuatori meccanici, oleoidraulici e pneumatici; in questo caso il sistema di comando e controllo può comprendere, oltre che elementi e collegamenti elettrici-elettronici, anche elementi e collegamenti meccanici, oleoidraulici e pneumatici.

 

Se alla macchina mancano parti significative (per esempio il sistema di azionamento), questa macchina sarà solo “parzialmente completata” (quindi è una quasi-macchina) ed anche il sistema di azionamento sarà una “quasi macchina”. L’unione di queste due parti formerà la macchina completa. Se alla macchina manca invece solo un componente (per esempio un riduttore meccanico), anche in questo caso la macchina sarà solo parzialmente completata, ma il componente resterà semplicemente un componente, soggetto, per l’immissione sul mercato, alle Direttive applicabili.

 

La definizione di quasi-macchina, non si applica ai componenti non direttamente collegati al sistema d’azionamento anche se rappresentano un insieme relativamente complesso (ai quali si applicano altre direttive); pertanto l’equipaggiamento elettrico generale della macchina non è una quasi-macchina ed è regolamentato dalla Direttiva Bassa Tensione, come il quadro di comando, i contattori e così via.

Ad esempio, il circuito di comando di emergenza (che fa parte dell’equipaggiamento elettrico), anche se arresta in emergenza il sistema d’azionamento non fa parte di quest’ultimo e non è considerato come un elemento della quasi-macchina.

 

E’ opportuno osservare che se alla macchina manca un sistema di azionamento ma questo è completamente definito dal costruttore della macchina, sia come tipo, come modello particolare e come fornitore, la macchina in produzione (che non può funzionare senza quanto stabilito) è completamente definita e si deve considerare una macchina e non una quasi-macchina.

La stessa considerazione è valida per un componente destinato a far parte della movimentazione della macchina (per esempio un riduttore meccanico) e, come sopra, completamente definito.

 

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