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IL CONTRATTO D'ACQUISTO E LA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

E’ frequente l’insorgere del contenzioso tra fabbricante ed utilizzatore quando si fa riferimento alle norme seguite per documentare la sicurezza di una macchina.

In linea di principio la data cui si allinea il quadro di riferimento normativo tecnico è quella della conferma d’ordine. Nel caso di consegne a medio e lungo termine vale sempre la data della conferma d’ordine salvo verificare se nel tempo intercorso tra conferma e collaudo non siano intervenuti aggiornamenti normativi tecnici tali da rimettere in discussione il progetto antinfortunistico iniziale (evento assai improbabile!).

Ma quali norme tecniche?

Si assiste ad un aggiornamento continuo delle norme tecniche CEN- CENELEC – ETSI ecc… Aggiornamento secondo il quale una norma tecnica viene abrogata e sostituita (ma non sempre!) da una nuova.

Tale aggiornamento non corrisponde affatto a tempi e metodi di sostituzione delle norme tecniche da parte della Commissione Europea nella loro armonizzazione alle direttive di prodotto – capita, infatti, che una norma EN abrogata dal CEN sia invece mantenuta armonizzata ad una direttiva di prodotto. Si ricorda il caso della EN 547: mantenuta armonizzata alla direttiva macchine a dispetto dell’avvenuta abrogazione da parte del CEN.

Nel progetto antinfortunistico e nella relativa documentazione di raggiunta conformità si raccomanda di fare sempre riferimento primario alla norma tecnica armonizzata e, poi, alla norma tecnica rappresentativa dello “stato dell’arte” ad una certa data.

In caso di contestazione, comunque, è l’utilizzatore che deve dimostrare che il fabbricante, realizzando una macchina secondo una o più norme superate ha immesso sul mercato un prodotto di livello antinfortunistico inferiore a quello realizzato secondo le norme vigenti al momento della contestazione.

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